La ristrutturazione del bagno è un tipo di intervento edile molto richiesto perché gli impianti idrosanitari, col tempo, tendono a degradarsi e vanno quindi sostituiti. Se stai leggendo questo articolo è perché sei in procinto di restaurare il tuo bagno e una delle domande che ti sei posto è: qual è la documentazione necessaria?
Prima di rispondere a questa domanda, è importante chiarire la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria, determinante per capire quali pratiche e permessi sono necessari, nonché se è possibile usufruire dell'Iva agevolata e della detrazione del 50%.
Differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria
Capire se un'opera può essere qualificata come manutenzione straordinaria o ordinaria è importante in quanto, secondo la normativa vigente, sono detraibili solo le spese che rientrano nella seconda categoria. In generale, la manutenzione straordinaria riguarda gli interventi necessari per il rinnovo e la sostituzione di parti anche strutturali degli immobili, nonché per la realizzazione e l'integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non aumentino il volume della casa e non ne trasformino la destinazione d'uso.
Nell'ambito della ristrutturazione del bagno, si configurano come manutenzione straordinaria i seguenti interventi:
- opere strutturali
- apertura, chiusura o spostamento di porte ed infissi
- rifacimento integrale degli impianti
- sostituzione di qualche tratto di tubazione
- eliminazione delle barriere architettoniche
- rifacimento di fognature esistenti
Rientrano, invece, nella manutenzione ordinaria le opere necessarie per riparare, rinnovare e sostituire le finiture di un edificio oppure gli interventi di integrazione/mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici, senza intervenire sulla struttura dell'edificio. La semplice sostituzione dei sanitari e dei rivestimenti, senza intaccare le tubature o l'impianto idraulico, non è pertanto detraibile, a meno che non faccia parte di un intervento maggiore suscettibile di agevolazione. Sono esempi di manutenzione ordinaria:
- opere di riparazione e finiture
- tinteggiatura di pareti e soffitto
- sostituzione di sanitari, rubinetteria e piastrelle
Documentazione per restaurare il bagno
Quando si procede al restauro del bagno, il più delle volte si effettua la sostituzione degli impianti esistenti, dei sanitari, del massetto e di tutti i rivestimenti. Ci troviamo, quindi, di fronte ad interventi di manutenzione straordinaria leggera, che richiedono una pratica abilitativa dei lavori detta CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) introdotta dalla legge di conversione n. 73 del 2010. Per gli interventi di edilizia libera, invece, non è richiesta alcuna comunicazione.
Il permesso edilizio è ormai previsto solo per le nuove costruzioni, gli aumenti volumetrici e le ristrutturazioni "pesanti". In tutti gli altri casi, le opere edilizie necessitano di un'autocertificazione asseverata e firmata da parte di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra) che dichiari la conformità dell'intervento alla normativa vigente in materia.
Il modulo CILA deve essere compilato in tutte le sue parti e presentato presso lo sportello edilizio del Comune di competenza territoriale da parte del proprietario, dell'inquilino affittuario (con il consenso del proprietario) o di un professionista abilitato con delega di uno dei titolari. Essendo una comunicazione, non necessita di approvazione ed è possibile iniziare subito i lavori.
I documenti da allegare alla CILA sono la relazione tecnica asseverata, gli elaborati progettuali e la documentazione fotografica. Il costo, variabile da Comune a Comune, include il pagamento dei diritti di segreteria (non sempre previsto) e la parcella del tecnico abilitato.
Detrazioni fiscali
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali, vale la pena sottolineare che non è il provvedimento abilitativo a stabilire il diritto al beneficio fiscale. La sostituzione dei soli sanitari, che si configura come intervento di manutenzione ordinaria, non è detraibile anche se il Comune richiede la Scia o la Dia.
Il restauro del bagno, in quanto opera di manutenzione straordinaria, usufruisce del Bonus ristrutturazione del 50%, il che permette anche di beneficiare del 50% per l'acquisto di mobili per il bagno. Inoltre, tutti i lavori di rifacimento del bagno, inquadrabili sia nella manutenzione ordinaria che straordinaria, godono dell'aliquota Iva agevolata al 10%. L'Iva agevolata si applica sul valore della prestazione al netto dei beni significativi.
Es.: Supponiamo che la ristrutturazione del bagno abbia un valore di 2.500 euro, di cui 1.000 per la prestazione lavorativa e 1.500 per l'acquisto dei sanitari (beni significativi). L'importo assoggettabile ad aliquota agevolata è dato dalla differenza tra il valore complessivo e quello dei sanitari, cioè, nel nostro caso: 2.500 – 1.500 = 1.000. Alla parte restante si applica l'Iva al 22%.